I bollettini di House of Data Imperiali sono degli estratti delle Puntate del Servizio di Informazione GDPR (SIG), a cura dell’Avv. Rosario Imperiali d’Afflitto.

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Diritti e libertà fondamentali

La disciplina a protezione dei dati personali, tutela le persone tramite i diritti e le libertà fondamentali di queste ultime, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali che li riguardano.  

Il diritto alla protezione dei dati personali, in aggiunta alla natura di diritto fondamentale in quanto tale, svolge anche una funzione di facilitazione alla tutela di altri diritti fondamentali come si desume anche dai primi passaggi normativi. 

Diritti e libertà fondamentali non sono solo la cornice in cui si inquadra il diritto alla protezione dei dati personali, ma rappresentano anche il termine di costante raffronto per la determinazione e la valutazione del livello di bilanciamento che la disciplina adotta nel conferire una protezione adeguata ai dati personali.

Figura – Condizioni di ammissibilità delle limitazioni ai diritti fondamentali secondo la CEDU e la Carta.

Diritti umani e direttiva 95/46/CE

La direttiva 95/46/CE, anche detta “direttiva madre”, ancor prima della statuizione del diritto alla protezione dei dati personali come diritto fondamentale, operato dalla Carta di Nizza, ne aveva delineato il quadro giuridico all’interno dei diritti e delle libertà fondamentali dell’individuo. 

La direttiva madre ricordava nei suoi primi Considerando che tra gli obiettivi della Comunità vi è quello della promozione della «democrazia basandosi sui diritti fondamentali sanciti dalle costituzioni e dalle leggi degli Stati membri nonché dalla convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali» e che «i sistemi di trattamento dei dati sono al servizio dell’uomo; che essi, indipendentemente dalla nazionalità o dalla residenza delle persone fisiche, debbono rispettare le libertà e i diritti fondamentali delle stesse», inoltre, che «l’instaurazione e il funzionamento del mercato interno, (…), esigono non solo che i dati personali possano circolare liberamente da uno Stato membro all’altro, ma che siano altresì salvaguardati i diritti fondamentali della persona», per cui «le legislazioni nazionali relative al trattamento dei dati personali hanno lo scopo di garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali» [Considerando (1)-(3) e (10), direttiva 95/46]. 

Nella parte dispositiva della direttiva, l’incipit statuiva quanto segue: 

«1. Gli Stati membri garantiscono, conformemente alle disposizioni della presente direttiva, la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche e particolarmente del diritto alla vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali.» (art. 1, direttiva 95/46).

 

Diritti umani e codice privacy

Il codice privacy del 2003, nella sua versione previgente di attuazione dei principi della direttiva madre, aveva operato due scelte di rilievo per incastonare il diritto alla protezione dei dati personali fra quelli fondamentali: ne aveva riconosciuto la titolarità a tutti indistintamente (art. 1 “Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano”); e aveva affidato al successivo articolo 2 la funzione di definire l’orizzonte dei valori e dei beni giuridici entro cui si muove questa disciplina garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali»).

 

Diritti umani e GDPR

Il GDPR ripercorre questo tracciato avvalendosi di una sinteticità resa possibile dallo strumento giuridico della Carta che annovera in via specifica il diritto alla protezione dei dati personali al suo articolo 8:  

«2. Il presente regolamento protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali.» (art. 2(2), GDPR).  

È interessante notare che, non a caso: 

  • la formulazione richiamata indica la protezione dei diritti e libertà fondamentali come obiettivo primario del regolamento 
  • menziona il diritto alla protezione dei dati personali come specifica esemplificazione di questo perimetro di protezione.  

Ancora più esplicitamente, il Considerando (4) così recita:  

«Il presente regolamento rispetta tutti i diritti fondamentali e osserva le libertà e i principi riconosciuti dalla Carta, sanciti dai trattati, in particolare il rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e delle comunicazioni, la protezione dei dati personali, la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, la libertà di espressione e d’informazione, la libertà d’impresa, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, nonché la diversità culturale, religiosa e linguistica.».

 

Continua…

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