Il GDPR ha come obiettivo la protezione dei diritti fondamentali dell’individuo, in particolare, il diritto alla protezione dei dati personali. Il rispetto dei diritti fondamentali costituisce la condizione essenziale di liceità del trattamento per la conformità al principio di liceità sancito all’articolo 5(1)(a).
Diritti e libertà rappresentano il quadro giuridico entro cui si muove il regolamento europeo, per cui la chiara individuazione di tipologia e portata di ciascuno di essi è essenziale anche per la verifica di conformità alle prescrizioni del GDPR.
La precedente puntata è dell’Editoriale del 6 ottobre 2022.
Quadro giuridico dei diritti fondamentali
L‘Unione europea nel 2007 ha costituito un’apposita agenzia (Agenzia UE per i Diritti Fondamentali o “FRA”) al fine di istituzionalizzare i diritti fondamentali nel diritto e nelle linee politiche dell’Unione.
Negli Stati membri della UE e del SEE – come rilevato dal FRA – diritti e libertà fondamentali sono assicurati da un quadro giuridico a quattro livelli, direttamente o indirettamente connessi tra loro:
- livello nazionale, di regola tramite le costituzioni nazionali
- livello dell’Unione europea, mediante il trattato dell’Unione e la Carta dei diritti fondamentali dell’UE del 2000
- livello del Consiglio d’Europa, tramite la Convenzione europea sui diritti dell’uomo del 1950
- livello delle Nazioni Unite, con la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948 e le principali convenzioni dell’UN sul tema.
Rimedi
Tramite questo intreccio giuridico, un individuo che desideri sporgere denuncia per una violazione dei diritti fondamentali cercherà innanzitutto di far risolvere il proprio caso dinanzi ai tribunali nazionali.
Se la denuncia riguarda un settore del diritto dell’UE, il giudice nazionale può deferire il caso alla CGUE.
Se la denuncia esula dal diritto dell’UE e l’individuo non ottiene un esito favorevole dal sistema giudiziario nazionale – o se il sistema dell’UE non offre una conclusione soddisfacente – allora vi è la possibilità di adire la Corte europea dei diritti umani (CtEDU) o, in alternativa, uno degli organismi del trattato delle Nazioni Unite, qualora questi dispongano di un meccanismo di denuncia individuale.
CGUE e Commissione a tutela dei diritti umani
Il ricorso da parte di un individuo alla CGUE per presunta violazione dei diritti fondamentali può essere diretto o indiretto; è più comune che un individuo ricorra indirettamente alla CGUE: ciò può verificarsi quando una persona presenta una denuncia ai tribunali nazionali e se sorgano questioni relative all’interpretazione della pertinente normativa dell’UE e alla sua compatibilità con la Carta. In tali casi, il giudice nazionale può scegliere di sottoporre le questioni alla CGUE per il suo parere (rinvio pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE). Pertanto, è la corte nazionale – anziché l’individuo – a decidere se riferire il caso alla CGUE.
Anche la Commissione europea può avviare il procedimento dinanzi alla CGUE contro uno Stato membro (nell’ambito della cosiddetta “procedura di infrazione”), nel presupposto che quest’ultimo non abbia attuato una parte della legislazione dell’UE in materia di diritti umani oppure vi abbia dato attuazione in un modo che contrasta con i diritti fondamentali.
Diritti fondamentali dell’UE
A livello dei Paesi UE/SEE vi è una consistente uniformità di determinazione dei diritti fondamentali, considerato che tutti questi Stati sono vincolati ai trattati UE e alla Carta di Nizza del 2000 (divenuta vincolante con il Trattato di Lisbona del 2009, la quale ha lo stesso valore giuridico dei trattati istitutivi dell’Unione), nonché sono Parti della Convenzione Europea sui Diritti Umani (CEDU) e hanno aderito a altri trattati del Consiglio d’Europa insieme a un numero di trattati sui diritti umani delle Nazioni Unite.
Il Consiglio d’Europa, come noto, non fa parte dell’Unione europea: è un’organizzazione internazionale distinta, fondata nel 1949, che promuove i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto.
Pertanto, la UE e i suoi Stati membri, quando agiscono nell’ambito del diritto dell’UE, sono vincolati dai diritti fondamentali a seguito della giurisprudenza della CGUE, della Carta di Nizza e della CEDU del Consiglio d’Europa, quest’ultima per i vincoli assunti dagli Stati membri verso tale convenzione. La UE, in quanto tale, ha in corso il processo di adesione alla CEDU.
Il rispetto dei diritti umani è anche sancito dall’articolo 2 del trattato sull’Unione europea (TUE) il quale stabilisce che l’UE deve essere «fondata sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze». Ai sensi dell’articolo 7 del TUE, l’UE può determinare l’esistenza di un «chiaro rischio di violazione grave da parte di uno Stato membro» o addirittura determinare «l’esistenza di una violazione grave e persistente» dei valori di cui all’articolo 2. Su queste basi giuridiche la UE talvolta, come recentemente nei riguardi di alcuni Stati membri dell’Europa orientale, contesta agli Stati membri l’adozione di norme o di comportamenti contrari ai valori fondanti dell’Unione (artt. 2 e 7, TUE).
Continua…