Il controllo dell’attività lavorativa tramite strumenti automatizzati è uno di quei profili giuridici che maggiormente differenzia le impostazioni del diritto europeo rispetto a quello statunitense. Negli USA, volendo semplificare, si riconosce prevalenza al potere direttivo dell’imprenditore e alla tutela della proprietà aziendale.
Nei Paesi dell’Unione, da un lato, si riconosce il diritto del datore di lavoro di controllare la prestazione del lavoratore, come legittimamente spetta a qualsiasi creditore nei confronti dell’adempimento del proprio debitore; dall’altro lato, si ritiene che subordinare il lavoratore nello svolgimento della propria attività, al controllo dell’occhio meccanico, pervasivo e anelastico, sia lesivo della dignità dell’individuo.
Si ha la necessità, in ambito lavorativo, di trovare un giusto compromesso tra queste legittime esigenze e proprio su questo equilibrio si gioca la legittimità dei controlli datoriali sui lavoratori mediante strumenti automatizzati.
Corte Europea dei diritti dell’Uomo
La CtEDU – che, come noto, è competente a giudicare il rispetto della Convenzione Europea dei Diritti Umani (CEDU) da parte degli Stati aderenti – ha da tempo stabilito che il rispetto della “vita privata”, sancito dall’art. 8 CEDU, deve essere esteso anche ai luoghi di lavoro, ove si svolgono le relazioni della persona che lavora (v. sentenze Niemietz c. Allemagne, n. 13710/88, spec. par. 29; Copland v. UK, n. 62617/00, spec. par. 41; Bărbulescu v. Romania, n. 61496/08, spec. parr. 70-73 e 80; Antović and Mirković v. Montenegro, n. 70838/13, spec. par. 41-42).
Quindi, i controlli sul posto di lavoro possono essere effettuati solo nel rispetto delle garanzie previste dalla legge nazionale applicabile (caso Antovic e Mirković v. Montenegro, cit., del 28.11.2017).
Inoltre, il datore di lavoro ha l’obbligo di fornire ai lavoratori interessati tutti gli elementi informativi previsti dal Regolamento in merito al trattamento dei dati personali connessi all’attività lavorativa; questo obbligo risponde all’esigenza di consentire al personale di essere pienamente consapevole, prima che il trattamento abbia inizio, delle caratteristiche dello stesso (cfr., CtEDU – Causa Barbulescu c. Romania, n. 61496/08, spec. par. n. 133 e 140).
Raccomandazione del Consiglio d’Europa
Il Consiglio d’Europa tra le sue tradizionali raccomandazioni del Comitato dei Ministri agli Stati membri, ha rilasciato la CM/Rec (2015)5 sul trattamento di dati personali nel contesto occupazionale in cui prevede che il trattamento dei dati effettuato mediante tecnologie informatiche nell’ambito del rapporto di lavoro deve conformarsi al rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità dell’interessato, a tutela di lavoratori e di terzi (punto 3).
Continua…