Numerose sono le prescrizioni di DGA, DMA, DSA, e delle proposte di regolamento EHDS e AI Act che intersecano quelle del GDPR venendo a realizzare su vari temi una disciplina composita, proveniente da più fonti.
In questa tornata ci soffermiamo sulle novità in tema di:
- Esercizio dei diritti
- Diritto di accesso
- Diritto alla portabilità
- Diritto di rettifica.
Sintesi
Esercizio dei diritti
Gli atti normativi dell’Unione in materia di dati in più occasioni sono intervenuti sul riconoscimento di diritti che talvolta intersecano quelli privacy sanciti dal GDPR.
I diritti previsti dagli articoli 15-22 del GDPR sono riconosciuti in capo all’interessato come espressione del suo potere di controllo in merito all’uso che viene fatto dei propri dati personali. Analoghi diritti sono talvolta concessi a terzi per finalità differenti e questi diritti, talvolta, possono anche riguardare dati personali creando interferenze con i diritti privacy dell’interessato. In alcune circostanze, come accade per l’accesso ai documenti amministrativi, questa interferenza viene risolta individuando un giusto bilanciamento tra i sottostanti diritti in conflitto; altre volte, come nelle ipotesi degli atti normativi per la strategia digitale dell’Unione, si riconosce prevalenza alla disciplina privacy, per cui l’esercizio dei diritti da parte dei terzi soggiace alla preventiva informazione (informativa) dell’interessato e alla sua specifica autorizzazione (consenso).
Il DGA contiene disposizioni volte ad agevolare l’esercizio dei diritti privacy da parte dell’interessato. Questo obiettivo viene perseguito con la previsione:
- dell’obbligo per gli intermediari di mettere a disposizione degli interessati meccanismi che rendano agevole la conoscenza e l’esercizio fattivo dei propri diritti privacy
- della nuova figura delle cooperative dei dati, cioè di «una categoria specifica di fornitori di servizi di intermediazione dei dati (…) che offrono i loro servizi agli interessati» assistendoli nella concessione o revoca del consenso al trattamento dei dati, nell’esercizio dei diritti, garantendo che i data subject non siano incentivati a fornire più dati «di quanto sia nel loro stesso interesse» [Considerando (30-31), art. 2(15), DGA].
Nello specifico, con il ricorso agli intermediari e alle cooperative dei dati, il DGA affronta il problema delle modalità di esercizio dei diritti per assicurarne efficacia ed effettività. Continua…