La direttiva (UE) 2019/1937 sul whistleblowing – cioè in materia di segnalazioni ad opera di persone fisiche riguardanti violazioni di cui si è venuti a conoscenza nel contesto lavorativo – introduce una regolamentazione dell’istituto uniforme e armonizzata tra i vari settori.
La direttiva doveva essere recepita dagli Stati membri entro il 17 dicembre 2021; l’Italia non ha rispettato questo termine, anche a causa della fine anticipata della XVIII legislatura: per il mancato recepimento pende la procedura di infrazione (n. 2022/0106). Nel frattempo, la legge di delegazione europea n. 127/2022 (art. 13), ha conferito delega al Governo di adottare un decreto legislativo per il suo recepimento, specificando principi e criteri direttivi della delega, tra cui quello di assicurare il massimo livello di protezione e tutela dei soggetti segnalanti e di quelli indicati nella direttiva. Lo schema di decreto è stato sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari, oltre che a quello del Garante privacy (doc. web n. 9844945); il pertinente decreto legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 è stato pubblicato nella gazzetta n. 63 del 15/3/2023.
Lo schema di decreto legislativo, oggetto di questa tornata, abroga le precedenti disposizioni (introdotte dalla l. n. 179/2017, v. AN del 23/11/2017 – consultabile con Abbonamento SIG) che vengono trasposte, con gli aggiornamenti richiesti dalla direttiva, nel corpo della riforma da questa introdotta.
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