Il principio di accountability impone al titolare di dimostrare la propria conformità alle prescrizioni del GDPR, stabilendo una generale inversione dell’onere della prova. Questa conclusione è vera soprattutto nei rapporti tra titolare e autorità di supervisione e, in misura più contenuta, nelle interazioni tra titolare e interessato. Vi sono, infatti, situazioni in cui il data subject non può vantare prerogative riconosciutegli dalla legge, senza sostanziare in alcun modo le proprie rivendicazioni.
In questa circostanza, rileggiamo le prescrizioni sull’esercizio dei diritti sotto questa particolare chiave di lettura.
Accountability e onere della prova
Sul titolare del trattamento grava l’onere della prova su tutte le controversie in cui oggetto della questione è la conformità ai principi del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 5(1) del GDPR. Infatti, «conformemente al principio di responsabilizzazione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento 2016/679, il titolare del trattamento deve essere in grado di comprovare di aver rispettato i principi applicabili al trattamento dei dati personali di cui al paragrafo 1 di tale articolo» (CGUE, SS SIA c. Valsts, C-175/20, p. 77).
CGUE
Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia europea – nella misura in cui il pertinente atto giuridico dell’Unione non contiene disposizioni specifiche – spetta al giudice nazionale applicare la regola dell’onere della prova previsto dal sistema giuridico nazionale, purché ciò non pregiudichi l’efficacia del diritto dell’Unione e garantisca il rispetto degli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione ( cfr. Corte di giustizia europea, sentenze di 3/10/ 2013 – C-113/12 p. 61, 9/7/2020 – C-86/19 p. 44 e 21/12/2021 – C-124/20 p. 65; vedi anche Opinione dell’avvocato generale del 20/6/2019 – C-212/18 p. 47).