Il codice di condotta (“cdc”) per telemarketing e teleselling approvato dal Garante con provvedimento n. 70 del 9 marzo 2023 (doc. web n. 9868813) attende, per l’entrata in vigore, l’accreditamento dell’Organismo di Monitoraggio (OdM) da parte dell’autorità e, a seguire, il decorso di 15 giorni dalla pubblicazione del codice in Gazzetta ufficiale.
Ritorniamo su questo tema, già inizialmente affrontato nell’Alert normativo del 6 aprile 2023 (consultabile tramite abbonamento SIG), per esaminare gli obblighi prescritti da questo codice che vincolano coloro che vi aderiranno. In ogni caso, quanto in esso contenuto costituisce un punto di riferimento delle corrette pratiche da attuare da parte di tutti gli attori coinvolti nelle operazioni di telemarketing e teleselling.
Obblighi delle parti
La Sezione II del cdc, rubricata “Obblighi delle parti”, distingue tra:
- Obblighi del titolare (art. 5)
- Obblighi nei rapporti tra committenti e list provider (art. 6)
- Obblighi specifici per i fornitori che eseguono i contatti (es. call center; art. 7)
- Obblighi comuni a tutte le parti (art. 8).
Obblighi del titolare
Si è visto in precedenza che il committente della campagna promozionale condotta tramite il telefono è titolare del trattamento di dati personali caratterizzato dalle operazioni di telemarketing e teleselling [art. 2(2)(f), cdc]. In aggiunta, è anche titolare il “list provider” o “editore” che acquisisce, per comunicarli a terzi, dati personali per contatti telefonici promozionali [art. 2(2)(g), cdc].
Gli obblighi previsti dal cdc nei riguardi dei titolari dei trattamenti per finalità di telemarketing e teleselling sono contenuti in più punti del testo.
L’articolo 5 del cdc riporta una serie di obblighi distinguendoli tra:
- Obblighi a carico di chiunque sia titolare (i.e. committente o list provider)
- Obblighi specifici a carico del committente
- Obblighi specifici a carico del list provider.
Il successivo articolo 6, a seguire, traccia gli obblighi di codesti titolari (committente e list provider) nell’ambito dei rapporti tra loro intercorrenti.
L’articolo 8 evidenzia altri obblighi che sono comuni a tutti gli aderenti al cdc, quindi, anche per i titolari del trattamento.
Infine, la sezione III (“Garanzie nel trattamento”) e la sezione IV (“Misure a garanzia del corretto trattamento della “filiera””) contengono ulteriori obblighi a carico dei titolari. La sezione III affronta i temi di:
- Trattamento di dati particolari (art. 9)
- Disponibilità dello script e determinazione delle modalità di contatto (art. 10)
- Informativa e consenso (artt. 11 e 12)
- Trasmissione dei dati a terzi (art. 13).
La sezione IV, invece, affronta i temi relativi alle garanzie per il corretto funzionamento delle parti costituenti la filiera del telemarketing e teleselling, nello specifico:
- le operazioni di verifica della qualità dei dati (art. 15)
- il controllo dell’origine del contratto (art. 16)
- la gestione dei fornitori plurimandatari (art. 17).
Continua…