Il 25 maggio 2023 l’avvocato generale ha presentato le proprie conclusioni relative alla causa C-667/21 sulla domanda pregiudiziale inoltrata alla CGUE da parte della Corte federale tedesca del lavoro.
Molte delle conclusioni si situano nel solco di precedenti pronunce della stessa Corte o rappresentano evoluzioni prevedibili di queste ultime, per cui vi è fondato motivo di ritenere che la decisione finale non si discosterà di molto dalle conclusioni qui esaminate.
Sarà interessante verificare se la CGUE, come accade nella maggioranza dei casi, seguirà l’impostazione giuridica dell’avvocato generale che presenta molteplici punti di interesse generale.
Questioni oggetto di pronuncia pregiudiziale
Le questioni oggetto della istanza di pronuncia pregiudiziale, affrontate dall’avvocato generale, sono di rilievo e possono riassumersi come segue:
- Deroghe degli artt. 9.2, b) e 9.2, h) – Se la deroga al divieto di trattamento di dati sensibili, «per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente», ecc. [art. 9.2, lett. h), GDPR], possa essere fatta valere – in particolare per i dati relativi alla salute – dal titolare che sia anchedatore di lavoro del dipendente (ad es. per valutare l’idoneità al lavoro); oppure se l’unica deroga utilizzabile da un “titolare – datore di lavoro” sia quella «per assolvere gli obblighi ed esercitare diritti specifici del titolare del trattamento o dell’interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale» [art. 9.2, lett. b), GDPR];
- Requisiti di sicurezza ulteriori per l’art. 9.2, h) – Se, nel caso della deroga prevista dall’art. 9.2, lett. h), siano da rispettare altri requisiti di sicurezza, aggiuntivi a quelli già previsti dall’art. 9.3, che la richiama.
- Complementarità artt. 9 e 6 – Se per la liceità del trattamento di dati sensibili (“categorie particolari di dati personali”), in particolare relativi alla salute, in aggiunta all’applicazione di una delle deroghe al divieto dell’articolo 9, occorra anche soddisfare una delle condizioni indicate all’art. 6.1 del GDPR.
- Risarcimento danni e colpa – Se per il risarcimento del danno materiale o immateriale (art. 82, GDPR) rilevi il grado di colpa del titolare o del responsabile del trattamento (cioè, se l’assenza di colpa incida su tale determinazione).
Continua…