I bollettini di House of Data Imperiali sono degli estratti delle Puntate del Servizio di Informazione GDPR (SIG), a cura dell’Avv. Rosario Imperiali d’Afflitto.

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Diritto di accesso secondo la CGUE – 2

Riprendiamo l’analisi di pronunce pregiudiziali della CGUE in materia di diritto di accesso, pubblicate nel primo semestre del 2023; nello specifico, emesse:

  • Nella causa Crif, C-487/21, del 4 maggio 2023 sul diritto di accesso, sulla nozione di “copia” e su quella di “informazioni” da fornire a riscontro.
  • Nella causa Pankki, C-579/21 del 22 giugno 2023, sulla portata del diritto di accesso in relazione a operazioni di consultazione effettuate da dipendenti autorizzati al trattamento, sull’ammissibilità di assoggettare i log alle informazioni da fornire a seguito dell’esercizio di tale diritto, e sul concetto di “destinatario”.

Dati personali da fornire nel riscontro

I quesiti posti al giudizio della CGUE nella causa c-487/21 riguardano:

  • se l’interessato abbia il diritto «di accedere alle informazioni relative al contesto in cui i suoi dati sono trattati, sotto forma di copia di estratti di documenti o addirittura di documenti interi o di estratti di banche dati contenenti, tra l’altro, tali dati» (c-487/21, p. 15).
  • Se la nozione di “informazioni” da fornire all’interessato a riscontro dell’esercizio del diritto di accesso includa «informazioni supplementari quali i metadati relativi ai dati», in aggiunta ai “dati personali oggetto di trattamento” (c-487/21, pp. 15 e 16), cioè in aggiunta alla riproduzione fedele all’originale dei dati personali.

La CGUE, in proposito, ricorda che oggetto del diritto di accesso sono i dati personali che riguardano l’interessato e che la definizione di “dato personale” utilizza l’espressione “qualsiasi informazione”, che «riflette l’obiettivo del legislatore dell’Unione di attribuire un’accezione estesa a tale nozione» per cui «l’ampia definizione della nozione didati personali” non comprende soltanto i dati raccolti e conservati dal titolare del trattamento, ma include altresì tutte le informazioni risultanti da un trattamento di dati personali che riguardano una persona identificata o identificabile, quali la valutazione della sua solvibilità o della sua disponibilità a pagare».

Analogamente ampia è la nozione di “trattamento” da cui risulta che l’articolo 15 del GDPR «conferisce all’interessato il diritto di ottenere una riproduzione fedele dei suoi dati personali, intesi in senso ampio, che siano oggetto di operazioni qualificabili come trattamento effettuato dal titolare» (c-487/21, p. 28).

Continua…

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