I bollettini di House of Data Imperiali sono degli estratti delle Puntate del Servizio di Informazione GDPR (SIG), a cura dell’Avv. Rosario Imperiali d’Afflitto.

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Durata del consenso al trattamento dei dati

Due recenti provvedimenti del Garante privacy, Comparafacile (doc. web n. 9921112) e Tiscali (doc. web n. 9920942), offrono lo spunto per riprendere l’analisi sistematica del consenso, come base legale del trattamento dei dati, in via generale, e per i trattamenti per finalità di marketing, in particolare.

Nello specifico, ci soffermeremo in dettaglio sul profilo della durata del “consenso marketing”.

Consenso marketing

Il consenso dell’interessato è, in linea di principio, la base giuridica a fondamento del trattamento dei dati personali per finalità di marketing e di profilazione commerciale. L’altra base giuridica cui può farsi ricorso per i trattamenti a fini marketing, quella dell’interesse legittimo, trova applicazione residuale in questo ambito.

Il consenso deve essere preventivo al trattamento dei dati e, di conseguenza, al contatto commerciale dell’azienda promotrice con l’interessato.

Il consenso può essere raccolto con modalità diretta o indiretta:

  • Il consenso viene acquisito direttamente quando il titolare del trattamento ha un contatto diretto con l’interessato e raccoglie da questi il suo consenso specifico, previo rilascio di un’adeguata informativa che precisa le finalità del trattamento.
  • Il consenso viene acquisito indirettamente quando il committente di una campagna promozionale (titolare del trattamento) acquisisce da un fornitore (list provider) una lista di anagrafiche relative a soggetti che, adeguatamente informati, hanno manifestato il proprio consenso a essere contattati da terzi (individuati per categoria o nominativamente) per proprie finalità commerciali.

Quando l’acquisizione delle anagrafiche è indiretta, spetta all’azienda acquirente verificare che, riguardo alla lista dei dati di contatto, siano state correttamente soddisfatte le prescrizioni di legge; cioè:

  • fornitura individuale all’interessato di adeguata informativa
  • raccolta di un valido consenso per la comunicazione dei dati a terzi individuati e per il trattamento dei dati da parte degli stessi, per proprie finalità di marketing.

Qualora l’individuazione del terzo sia avvenuta per categoria merceologica, l’acquirente dovrà rilasciare una propria informativa individuale ai sensi dell’articolo 14 del GDPR, entro un mese o al primo contatto commerciale.

Telemarketing

Se i dati di contatto contengono utenze telefoniche finalizzate ad attività di telemarketing, il titolare del trattamento dovrà anche riscontrare la propria lista con il Registro Pubblico delle Opposizioni, al fine di eliminare (cioè, non utilizzare a fini marketing) quelle utenze che risultano iscritte al RPO.

L’operazione è generalmente nota come “normalizzazione” e va compiuta prima del contatto commerciale, costituendone una condizione di liceità: il mancato riscontro con il RPO e/o l’inosservanza delle prescrizioni della specifica disciplina, rende illecito il trattamento di dati a fini di telemarketing.

Continua…

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