I bollettini di House of Data Imperiali sono degli estratti delle Puntate del Servizio di Informazione GDPR (SIG), a cura dell’Avv. Rosario Imperiali d’Afflitto.

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Accesso privacy degli eredi

La newsletter del Garante del 27/11/2023 dà notizia del provvedimento del 26 ottobre (doc. web n. 9954881), interpretativo in materia di esercizio del diritto di accesso da parte degli eredi ai dati di soggetti deceduti.

L’intervento del Garante, che opportunamente traccia il percorso normativo e interpretativo allo stato dell’arte su questo tema, richiede comunque qualche ulteriore precisazione.

Valore giuridico del provvedimento interpretativo

In primo luogo, probabilmente, ci si chiede quale sia il valore giuridico di questo provvedimento.

La potestà interpretativa di una norma spetta, in via autentica, innanzitutto al legislatore stesso e, a seguire, al giudice di merito, nella decisione del caso specifico, e a quello di legittimità con funzione anche di principio di diritto.

Tra i poteri che il GDPR riconosce alle autorità di supervisione nazionale – la cui istituzione è prevista dalla Carta di Nizza e dal TFUE – non vi è quella di interpretare le norme del GDPR, ancorché l’autorità svolga importanti funzioni di presidio, prescrittive e di consulenza. L’intervento interpretativo dell’autorità, come le posizioni da essa assunta in linee guida o in altri provvedimenti, per la medesima autorità costituisce un precedente cui attenersi; per il resto, esso rappresenta un punto di riferimento al quale i giudici chiamati a risolvere controversie possono rifarsi nella formazione del loro libero convincimento per la soluzione del caso in ambito di diritto.

Nella prassi giurisprudenziale, normalmente, i giudici tengono in debita considerazione i pronunciamenti del Garante sul tema della protezione dei dati personali. Il provvedimento interpretativo dell’autorità, pertanto, ha un importante valore ma non è giuridicamente vincolante.

Tutela dei dati delle persone decedute

Il GDPR non si applica ai dati personali di soggetti deceduti (Considerando 27, GDPR).

Ciononostante, il legislatore italiano, avvalendosi della facoltà prevista dal medesimo Considerando, ha stabilito che i diritti dell’interessato deceduto possono essere esercitati dagli eredi e da chi ha un interesse proprio, giuridicamente rilevante (Art. 2-terdecies del codice privacy).

Il comma 1 dell’articolo 2-terdecies così recita: «1. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione.».

L’articolo 2-terdecies è in linea di continuità con la pertinente disposizione, di uguale tenore, del codice vigente prima dell’entrata in vigore del regolamento generale (art. 9(3) del codice previgente).

Continua…

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