Il 18 dicembre 2023 la gazzetta ufficiale ha pubblicato la legge n. 193/2023 che introduce nel nostro ordinamento il diritto all’oblio oncologico.
Viene così a conclusione positiva un’iniziativa parlamentare promossa da più fonti, già nella trascorsa legislatura, e con il voto unanime delle forze politiche.
Salutato come un progetto di civiltà giuridica, la norma ha l’obiettivo di tutelare i diritti degli individui guariti dal cancro e di prevenire forme di discriminazione nei loro confronti. A tal fine, si introduce il nuovo diritto all’oblio oncologico in base al quale si proibisce di raccogliere, richiedere e utilizzare informazioni sullo stato di salute in ambito oncologico dei soggetti oramai guariti da questa patologia.
I casi applicativi previsti dalla legge sono:
- Contrattazione dei servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi (art. 2, l. n. 193/2023)
- Procedure adottive (art. 3, l. n. 193/2023)
- Procedure concorsuali e selettive in materia di lavoro (art. 4, l. n. 193/2023).
Prassi cui porre rimedio
Nonostante una completa guarigione clinica, i cui termini sono stabiliti dalla legge, molte persone che hanno superato il cancro incontrano discriminazioni nell’esercizio dei loro diritti, soprattutto per quanto riguarda l’accesso a servizi finanziari, bancari e assicurativi, nonché all’accesso alle procedure di adozione di minori e a quelle concorsuali e selettive per il lavoro.
Come rilevato dall’Osservatorio permanente sulla condizione assistenziale dei malati oncologici, spesso i guariti dal cancro trovano ostacoli nell’apertura o nel mantenimento di un’assicurazione sanitaria per malattia o di una polizza vita o si vedono imposti oneri o garanzie accessorie per accedere a servizi finanziari o bancari, quali tipicamente l’accensione di mutui. È nota, ad esempio, la prassi commerciale di subordinare l’accensione di mutui alla sottoscrizione di una polizza assicurativa sulla vita, pena il rigetto della richiesta.
Quadro normativo
La disciplina sull’oblio oncologico mira a rimuovere gli ostacoli che limitano l’eguaglianza di questi soggetti, la cui aspettativa di vita è aumentata, in attuazione dell’articolo 3 della nostra Costituzione sull’eguaglianza e pari dignità sociale.
La cornice normativa di riferimento in cui si inquadra il diritto all’oblio oncologico viene dal legislatore individuata:
- nella Costituzione italiana, in particolare negli articoli
- 2, sul riconoscimento dei diritti inviolabili dell’uomo
- 3, eguaglianza e pari dignità sociale
- 32, sul diritto fondamentale alla tutela della salute.
- Nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare negli articoli
- 7, riguardo al rispetto della vita privata e della vita familiare
- 8, circa la protezione dei dati di carattere personale
- 21, sulla non discriminazione
- 35, in merito alla protezione della salute
- 38, sulla protezione dei consumatori.
- Nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo (CEDU), in particolare nell’articolo 8 sul diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 1.1, l. n. 193/2023).
Continua…