Nella newsletter del 14 febbraio 2024 il Garante privacy informa dell’approvazione del codice di condotta per le agenzie per il lavoro*.
Come precisato nel comunicato, «il codice definisce le buone prassi per il corretto trattamento dei dati effettuato nell’ambito delle attività di intermediazione ricerca e selezione del personale».
Per la prima volta, con lo stesso provvedimento dell’autorità è stato anche accreditato l’organismo di monitoraggio che è l’ente indipendente chiamato a verificare l’osservanza del codice da parte degli aderenti e a risolvere eventuali reclami.
In occasione dell’approvazione dei precedenti codici di condotta, infatti, l’accreditamento dell’organismo di monitoraggio era sempre avvenuto con un provvedimento successivo a quello dell’approvazione del pertinente codice di condotta, per cui l’entrata in vigore slittava al successivo momento di accreditamento.
Nel caso del codice per le agenzie per il lavoro, invece, esso entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (art. 17, CdC).
Provvedimento di approvazione del codice
Come di consueto, il codice per le agenzie per il lavoro è preceduto dal provvedimento di approvazione del Garante dell’11 gennaio 2024 (doc web n. 9983415).
In particolare, il codice di condotta è strutturato come segue:
- Il testo del codice di condotta per il settore delle agenzie per il lavoro (“APL”)
- L’allegato 1, contenente un esempio di registro dei trattamenti tipici delle agenzie
- L’allegato 2, che riporta il modello di informativa per il trattamento dei dati personali dei candidati.
Rinviamo l’esame del contenuto del codice di condotta a un eventuale futuro approfondimento mentre, in questa occasione, ci soffermiamo su alcuni spunti che vengono offerti dall’esame del facsimile di registro dei trattamenti tipici delle APL, inserito nell’allegato 1 del codice di condotta.
*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n. 55 del 06-03-2024)
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