L’argomento del Parere 04/2024, emesso dallo European Data Protection Board (EDPB) il 13 febbraio 2024, è la nozione dello stabilimento principale di un titolare del trattamento nell’Unione ai sensi dell’articolo 4(16)(a) del GDPR.
È stata l’autorità di controllo francese (CNIL) a richiedere il parere all’EDPB; infatti, l’articolo 64(2) del GDPR prevede la possibilità di richiedere un parere all’EDPB da parte di un’autorità di controllo quando essa ritiene che si tratti di una questione di applicazione generale o che produce effetti in più di uno Stato membro.
Prima di emettere il parere, l’EDPB ha verificato l’ammissibilità della richiesta, accertando che
- essa era relativa all’applicazione della nozione dello stabilimento principale del titolare ai sensi dell’articolo 4(16)(a) del GDPR
- la richiesta aveva importanti conseguenze per l’applicazione pratica del meccanismo dello sportello unico e
- lo stesso EDPB non si era ancora pronunciato al riguardo.
L’EDPB ha inoltre confermato che la richiesta era motivata e dimostrava la necessità di un’interpretazione coerente della disposizione tra le autorità di controllo.
Perché lo stabilimento è detto “principale”?
La nozione di “stabilimento principale” è definita nel GDPR all’articolo 4(16), distinguendo tra le due ipotesi di:
- stabilimento principale del titolare [art. 4, punto 16, lett. a)]
- stabilimento principale del responsabile del trattamento [art. 4, punto 16, lett. b)].
Lo stabilimento è detto “principale” perché riguarda il caso in cui un titolare o un responsabile ha stabilimenti in più di uno Stato membro, per cui occorre individuare quello “principale” al quale corrisponde l’autorità di controllo capofila, cioè l’autorità di controllo che ha giurisdizione nello Stato membro in cui è situato lo stabilimento principale.
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