La newsletter numero 520 del 28 Marzo 2024 del Garante rende noto l’emissione di ben 5 provvedimenti dell’autorità a carico di altrettante aziende che hanno riguardato la realizzazione e l’operatività di un impianto di riconoscimento facciale per rilevare le presenze sul posto di lavoro da parte di dipendenti presso siti di smaltimento dei rifiuti.
A seguito dell’accertamento di una serie di violazioni in merito alla disciplina sulla protezione dei dati, ciascuna delle aziende coinvolte è stata sanzionata insieme al divieto di utilizzo dei dati così acquisiti (art. 2-decies, Codice privacy), con la pena accessoria della pubblicazione del pertinente provvedimento sul sito web istituzionale dell’autorità.
Questi provvedimenti, che hanno tutti come aspetto centrale la valutazione di liceità dei trattamenti per riconoscimento facciale finalizzati al controllo delle presenze, contengono una serie di approfondimenti su alcuni principali adempimenti GDPR, che si ritiene meritevoli di analisi anche in successive puntate.
Provvedimenti dell’autorità
I provvedimenti menzionati, tutti recanti la data del 22 febbraio 2024, sono identificati con i seguenti codici: doc web nn. 9995680, 9995701, 9995741, 9995762 e 9995785.
Il principale di questi è il doc web n. 9995680 nel quale vengono affrontate le principali questioni oggetto di reclamo ed accertamento in relazione all’azienda capofila dell’associazione temporanea d’impresa (ATI), cui facevano parte le aziende coinvolte.
I rimanenti quattro provvedimenti ricalcano sostanzialmente quello qui richiamato anche se, alcuni di essi contengono ulteriori spunti di rilievo che commenteremo.
Sintesi dei fatti
Presso siti di smaltimento dei rifiuti sono installati dispositivi di riconoscimento dei dipendenti basati sulla biometria del volto, utilizzati per la rilevazione delle presenze.
Sulla base delle dichiarazioni rilasciate da alcune delle aziende coinvolte risulterebbe che gli apparecchi biometrici siano stati installati principalmente a seguito di numerosi episodi di assenteismo e vertenze avviate dai lavoratori nei confronti delle aziende, per rivendicazioni di compensi di lavoro straordinario.
Questi contenziosi avrebbero avuto esito negativo per le aziende a causa dell’impossibilità a verificare con certezza l’effettivo orario di lavoro prestato, in quanto venivano utilizzati in precedenza fogli presenze cartacei.
Peraltro, gli ordinari strumenti di contrasto adottati a questo fine, sempre secondo le dichiarazioni aziendali, si sarebbero dimostrati inefficaci.
A seguito dell’accertamento ispettivo, le aziende interessate hanno disposto la sospensione in via cautelativa del trattamento effettuato tramite il sistema di riconoscimento facciale.
Continua..