Il decreto-legge per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (cosiddetto “Decreto PNRR” Dl. 2 marzo 2024 n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n. 56/2024), ha disposto con l’articolo 44.1-bis, la modifica degli articoli 2-sexies e 110 del codice privacy.
Entrambe le modifiche intervengono nel contesto della disciplina delle categorie particolari di dati personali, nello specifico, in merito a:
- i trattamenti necessari per motivi di interesse pubblico rilevante (art. 2-sexies)
- i dati relativi alla salute per la ricerca medica, biomedica ed epidemiologica (art. 110).
Art. 110 codice privacy
Di seguito si riporta la comparazione tra i testi dell’articolo 110 del codice privacy, nella versione previgente e in quella modificata.
Art. 110 Codice privacy previgente | Art. 110 Codice privacy versione modificata |
1. Il consenso dell’interessato per il trattamento dei dati relativi alla salute, a fini di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico, non è necessario quando la ricerca è effettuata in base a disposizioni di legge o di regolamento o al diritto dell’Unione europea in conformità all’articolo 9, paragrafo 2, lettera j), del Regolamento, ivi incluso il caso in cui la ricerca rientra in un programma di ricerca biomedica o sanitaria previsto ai sensi dell’articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ed è condotta e resa pubblica una valutazione d’impatto ai sensi degli articoli 35 e 36 del Regolamento. Il consenso non è inoltre necessario quando, a causa di particolari ragioni, informare gli interessati risulta impossibile o implica uno sforzo sproporzionato, oppure rischia di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità della ricerca. In tali casi, il titolare del trattamento adotta misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell’interessato, il programma di ricerca è oggetto di motivato parere favorevole del competente comitato etico a livello territoriale e deve essere sottoposto a preventiva consultazione del Garante ai sensi dell’articolo 36 del Regolamento. | 1. Il consenso dell’interessato per il trattamento dei dati relativi alla salute, a fini di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico, non è necessario quando la ricerca è effettuata in base a disposizioni di legge o di regolamento o al diritto dell’Unione europea in conformità all’articolo 9, paragrafo 2, lettera j), del Regolamento, ivi incluso il caso in cui la ricerca rientra in un programma di ricerca biomedica o sanitaria previsto ai sensi dell’articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ed è condotta e resa pubblica una valutazione d’impatto ai sensi degli articoli 35 e 36 del Regolamento. Il consenso non è inoltre necessario quando, a causa di particolari ragioni, informare gli interessati risulta impossibile o implica uno sforzo sproporzionato, oppure rischia di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità della ricerca. In tali casi, il titolare del trattamento adotta misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell’interessato, il programma di ricerca è oggetto di motivato parere favorevole del competente comitato etico a livello territoriale. Nei casi di cui al presente comma, il Garante individua le garanzie da osservare ai sensi dell’articolo 106, comma 2, lettera d), del presente codice. |
L’intervento modificativo del legislatore, come si nota dal testo evidenziato, ha riguardato la parte finale dell’articolo che prevedeva l’obbligo di consultare preventivamente il Garante, in ipotesi di trattamento di dati sulla salute senza consenso dell’interessato, a fini di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico.
La prescrizione della consultazione preventiva dell’autorità – obbligo che andava soddisfatto per ciascun trattamento considerato, con significativo impatto operativo per le casistiche di questo tipo – è stata ora sostituita dalla previsione di un provvedimento generale del Garante indicante le garanzie da osservare in queste circostanze e valevole per tutti i titolari che si trovano nelle condizioni richiamate.
Continua…