La complessa decisione (ben 260 pagine) della Gran Camera della Corte europea dei diritti umani (CtEDU) sul caso Verein Klimaseniorinnen Schweiz and others v. SWITZERLAND del 9 aprile 2024 costituisce una pietra miliare nel processo di integrazione della tutela ambientale e, nello specifico, delle misure di protezione contro il riscaldamento climatico, tra i diritti umani.
In merito all’analisi di questa decisione verranno tralasciate le questioni procedurali riguardanti l’ammissibilità dell’azione collettiva promossa dall’associazione nonché la configurabilità di un diritto di azione in giudizio da parte delle singole ricorrenti; così come non si affronteranno gli aspetti relativi alla colpevolezza delle autorità svizzere al riguardo e le polemiche che ne sono conseguite, soprattutto all’interno della Confederazione.
Oggetto di questa puntata, invece, è il riconoscimento dell’inquadramento della tutela ambientale e delle misure di protezione contro il riscaldamento climatico tra i diritti umani conclamati nella CEDU.
Sintesi
Secondo la Corte, gli articoli 2 e 8 della Convenzione europea sui diritti umani (CEDU)– che tutelano il diritto alla vita, nonché alla vita privata e familiare – include il diritto degli individui alla protezione efficace da parte delle autorità statali dagli effetti avversi gravi dei cambiamenti climatici sulla loro vita, salute, benessere e qualità della vita. La parte pertinente dell’articolo 2 prevede quanto segue: «1. Il diritto alla vita di ogni individuo è protetto dalla legge …». La parte pertinente dell’articolo 8 recita: «1. Ogni individuo ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua casa …».
L’articolo 8 della Convenzione impone degli obblighi positivi per lo Stato contraente e tra questi vi è quello di adottare misure sufficienti per combattere i cambiamenti climatici.
La condivisione del carico intergenerazionale è particolarmente rilevante in questo ambito.
Mentre la Corte ha un margine ridotto di apprezzamento per quanto riguarda l’impegno dello Stato nel combattere i cambiamenti climatici, i loro effetti avversi e la definizione di obiettivi in questo senso, essa ha ampio margine di apprezzamento per la scelta dei mezzi volti a raggiungere tali obiettivi.
Il principale dovere dello Stato contraente è quello di adottare e applicare efficacemente in pratica regolamenti e misure capaci di mitigare gli effetti attuali e potenzialmente irreversibili dei cambiamenti climatici. Le misure di mitigazione devono essere integrate da misure di adattamento volte ad alleviare le conseguenze più gravi o imminenti dei cambiamenti climatici.
Continua…