I bollettini di House of Data Imperiali sono degli estratti delle Puntate del servizio Dati in Primo Piano (DPP), a cura dell’Avv. Rosario Imperiali d’Afflitto.

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Antitrust e Facebook: secondo round

Nel novembre 2018 l’Antitrust italiana (AGCM) ha sanzionato Facebook per un importo complessivo di 10 milioni di Euro per pratica scorretta avendo indotto la propria clientela (gli utenti del social) a ritenere che il relativo servizio fosse a titolo gratuito anzichè di natura commerciale, in quanto il relativo corrispettivo era rappresentato dallo sfruttamento dei dati personali degli utenti stessi. Ora la stessa autorità ha notificato a Fb un provvedimento di inottemperanza, in quanto quest’ultima avrebbe mantenuto una posizione di ambiguità «non avendo provveduto a diffondere alcuna dichiarazione (correttiva) sul proprio sito aziendale e sulla app, né sulle pagine personali dei singoli utenti italiani registrati».

L’inosservanza di Facebook potrebbe comportare un’ulteriore sanzione amministrativa sino a 5 milioni di Euro.

I precedenti italiano e tedesco

La vicenda che ha interessato Facebook e l’Antitrust italiana ha formato oggetto dell’Alert del 13 dicembre 2018, cui si rinvia per approfondimenti. Lo scrutinio delle modalità d’uso dei dati personali dei propri clienti nell’ottica della disciplina concorrenziale e consumeristica, non è confinata a questo caso; anche l’antitrust tedesca nel 2019 ha condannato Facebook per la propria politica sui dati che violerebbe le regole della concorrenza, come riportato nell’Alert del 23 maggio 2019.

«E’ gratis e lo sarà per sempre»

Il provvedimento AGCM riguarda, in sostanza, due distinte pratiche commerciali scorrette: una di tipo “ingannevole” e l’altra di tipo “aggressivo”.

La violazione di tipo “ingannevole” si sostanzia nella massima «E’ gratis e lo sarà per sempre» pubblicata sulla home page del sito web di Facebook in lingua italiana.

Al riguardo, l’AGCM, oltre a sanzionare Facebook per la pratica commerciale scorretta in violazione degli artt. 21 e 22 del Codice del Consumo, aveva disposto che la società pubblicasse una dichiarazione rettificativa sulla homepage del sito internet aziendale per l’Italia, sull’app Facebook e sulla pagina personale di ciascun utente italiano registrato.

«È veloce e semplice»

Sebbene l’azienda abbia rimosso la dicitura incriminata (sostituita con la frase “è veloce e semplice”), essa non avrebbe provveduto, secondo l’autorità, a fornire al consumatore le necessarie informazioni atte a consentirgli di comprendere «con chiarezza e immediatezza, quanto alla raccolta ed all’utilizzo dei propri dati con finalità remunerative».

In primo luogo perchè l’espressione sostituita non è idonea a informare l’utente che si registra al social network «in merito alle finalità commerciali della raccolta e utilizzo dei suoi dati da parte della società».

In tal modo, la scorrettezza della pratica commerciale posta in essere dall’azienda di Menlo Park sarebbe di fatto reiterata ed ancora in corso.

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