Il nostro paese è alle prese con l’epidemia da Corona virus e scopre di essere fragile riguardo a epidemie e fenomeni calamitosi. Questa epidemia registra la sua pericolosità non solo sotto il profilo sanitario ma anche su quelli indotti, derivanti da comportamenti improvvisati , posti in essere in ambito organizzativo o gestionale per contenere il fenomeno e che incidono negativamente su libertà fondamentali dell’individuo a causa del loro deficit di competenza ed equilibrio.
In questi contesti, non può parlarsi di bilanciamento di diritti perchè si è in presenza di una pura violazione di diritti e libertà, senza alcun beneficio per il contrasto al virus.
In questa tornata, dopo la vicenda dei questionari anamnestici di cui si chiede la compilazione da parte dei visitatori alla reception di sedi aziendali, affronteremo il tema dello smart working forzato sottoposto a pervasivi controlli datoriali.
Sintesi
L’attuazione dello smart working anche in applicazione delle misure emergenziali dettate dal DPCM dell’1/3/2020 non può essere adottato con modalità che siano in contrasto con le prescrizioni dell’articolo 4 dello Statuto o con i diritti inviolabili del lavoratore.
Pertanto:
- qualsiasi controllo mediante apparecchiature finalizzate a monitorare l’attività del lavoratore agile è vietato, senza eccezioni
- qualsiasi controllo (non finalizzato a monitorare l’attività del lavoratore agile) ma per finalità organizzative, produttive, di sicurezza sul lavoro o di tutela del patrimonio aziendale che venga attuato mediante apparecchiature che non siano essenziali per rendere la prestazione, richiede il preventivo espletamento della procedura sindacale o, in mancanza, di quella amministrativa
- in ogni caso, occorre fornire al lavoratore agile un’adeguata informativa preliminare circa le modalità di uso e di controllo di tali apparecchiature, nel rispetto della disciplina sulla privacy.
Fonte: Work Style
Coronavirus e smartworking
Gli specialisti virologhi hanno precisato che il significativo tasso di contagio del virus sconsiglia occasioni di assembramenti umani che non permettano di mantenere una distanza di sicurezza tra individui di almeno un metro: in quanto il COVID-19 si trasmette da uomo a uomo, tramite le vie respiratorie. Per questo i decreti governativi hanno previsto la chiusura temporanea delle scuole (o sospensione delle lezioni), il rinvio di avvenimenti sportivi o eventi fieristici (v. DPCM 1/3/2020).
In ambito aziendale, numerose imprese ed enti pubblici, con sedi al di fuori della “zona rossa” del focolaio, hanno deciso di incrementare le occasioni di lavoro remoto (o smart working) consistente nel consentire al lavoratore di operare da casa, senza necessità di recarsi sul luogo di lavoro per fornire la prestazione. Quindi,come ribadito dal Ministero del Lavoro, ai lavoratori agili viene garantita la parità di trattamento – economico e normativo – rispetto ai loro colleghi che eseguono la prestazione con modalità ordinarie ed anche la tutela in caso di infortuni e malattie professionali, secondo le modalità illustrate dall’INAIL nella Circolare n. 48/2017.