I bollettini di House of Data Imperiali sono degli estratti delle Puntate del Servizio di Informazione GDPR (SIG), a cura dell’Avv. Rosario Imperiali d’Afflitto.

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Linee guida EDPB su app e localizzazione

L’emergenza COVID-19 ha concentrato su questo tema anche le attività del Comitato europeo che, nello spazio di pochi giorni:

  • ha rilasciato il 14 aprile un proprio parere alla Commissione in merito al progetto di Linee-guida in materia di app a supporto della lotta contro la pandemia (originale e versione italiana)
  • ha pubblicato il 21 aprile le Linee guida 3/2020 sul trattamento dei dati relativi alla salute ai fini della ricerca scientifica nel contesto dell’epidemia di COVID-19
  • ha pubblicato, sempre il 21 aprile, le Linee guida 4/2020 sull’uso dei dati di localizzazione e degli strumenti per il tracciamento dei contatti nel contesto dell’emergenza legata al COVID-19 (originale e versione italiana).

In questa puntata ci soffermiamo sulle indicazioni fornite nelle linee guida 4/2020 per l’uso di dati di localizzazione e dell’app per il tracciamento dei contatti, considerata la particolare attualità del tema nel nostro paese.

Sintesi

Le Linee guida 4/2020 contengono alcune affermazioni generali di rilievo:

  1. a nessuno dovrebbe essere chiesto di scegliere tra una risposta efficace all’attuale crisi e la tutela dei diritti fondamentali: entrambi gli obiettivi sono alla nostra portata
  2. i principi di protezione dei dati non sono antagonisti bensì possono svolgere un ruolo molto importante nella lotta contro il virus
  3. il ricorso alle app dovrebbe essere volontario
  4. dati e tecnologie devono servire a dare maggiori strumenti alle persone, piuttosto che a controllarle, stigmatizzarle o reprimerne i comportamenti
  5. entrambi dati e tecnologie hanno limiti intrinseci e devono poter far leva sull’efficacia di altre misure di sanità pubblica
  6. l’efficienza dell’app dipende da molti fattori, essa deve essere parte di una strategia globale in materia di sanità pubblica tra cui la sperimentazione e il successivo tracciamento manuale, accompagnati da misure di sostegno volte a garantire che le segnalazioni siano utili al sistema sanitario pubblico.

In merito alle iniziative di soluzioni basate sui dati per la gestione della pandemia, molto opportunamente il documento distingue l’ipotesi dell’uso dei dati di localizzazione da quella dell’utilizzo dell’app per il tracciamento dei contatti: lo scopo del tracciamento dei contatti, infatti, non richiede i dati di localizzazione ma solo quelli di prossimità.

Dati di localizzazione e di prossimità

Uno dei principi fondanti della disciplina sulla protezione dei dati personali è la chiarezza d’intenti: in gergo denominata specificità della finalità; potrebbe aggiungersi, con un pizzico di spirito polemico, risorsa rara in questa emergenza. I principi del GDPR in via generale possono supportare i decisori nell’adottare scelte ponderate e coerenti con gli obiettivi prefissati. Ne è prova la distinzione operata tra dati di localizzazione e dati di prossimità e l’evidenza della superfluità dei primi per l’uso delle app di tracciamento dei contatti. Difatti, per il suo obiettivo che consiste nell’avvisare le persone che sono state in stretto contatto con un individuo infetto dal virus (secondo i criteri che saranno definiti dagli epidemiologi e in modo da verificare se esse sono a rischio di infezione e adottare le misure sanitarie appropriate nei loro confronti), non occorre conoscere la posizione geografica del dispositivo dell’utente o la direzione di viaggio.30

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