Uno dei profili su cui il Comitato europeo (EDPB) si è maggiormente intrattenuto nelle sue linee guida 07/2020 e 08/2020 è stato quella della contitolarità.
Sebbene i documenti citati siano tuttora sottoposti a consultazione pubblica, riteniamo che i concetti ivi espressi possano considerarsi definitivi e non suscettibili di variazioni in virtù di eventuali commenti di terzi. Ne riportiamo, pertanto, i passi salienti.
Concetto
Il concetto di contitolari deriva da quello di titolare del trattamento in quanto sono contitolari, due o più titolari che decidono congiuntamente su finalità e mezzi di un determinato trattamento, cioè sul “perché” e sul “come” i dati personali vengono utilizzati.
Come per il ruolo di titolare o di responsabile, anche per i contitolari la valutazione deve basarsi su elementi fattuali e non formali e deve consistere nell’accertamento dell’esercizio di una reale influenza sulle finalità e sui mezzi del trattamento. L’influenza o potere decisionale deve riguardare entrambi finalità e mezzi del trattamento: saranno qualificabili come contitolari ciascuno degli attori coinvolti per i quali tale reale influenza viene accertata.
Pertanto, l’influenza effettiva su finalità e mezzi del trattamento è sia condizione essenziale per l’attribuzione della titolarità o contitolarità sia criterio delimitativo della stessa, in quanto non si potrà essere ritenuti titolari (o contitolari) per operazioni di trattamento in cui tale influenza non trovi riscontro.
Anche per i contitolari, l’accesso ai dati personali non è condizione essenziale per l’attribuzione del ruolo, in quanto ci si può trovare in posizione di contitolarità anche senza avere accesso materiale ai dati personali.
Influenza “congiunta”
Il termine “insieme a” (nell’espressione «singolarmente o insieme ad altri determina le finalità e i mezzi del trattamento») – secondo le linee guida 07/2020 dell’EDPB – va inteso in senso ampio attribuendogli il significato di “congiuntamente” o “non da solo” e può consistere in una “decisione comune” delle parti oppure in “decisioni convergenti”; le decisioni sono convergenti se si integrano, sono strettamente connesse e sono entrambe necessarie per effettuare il trattamento [EDPB, 07/2020, §48, 51 e ss.]. È questo il caso in cui i contitolari perseguono ciascuno un proprio interesse ma traggono un comune beneficio (es. commerciale) dalle medesime operazioni di trattamento su cui esercitano potere decisionale riguardo a finalità e mezzi del trattamento. Il reciproco beneficio, da solo, non è condizione sufficiente per l’attribuzione di titolarità occorrendo pur sempre l’accertamento di un’influenza decisiva ed effettiva su finalità e mezzi del trattamento.