Alcune decisioni della Corte di Giustizia UE forniscono ulteriori chiarimenti interpretativi sulla risarcibilità dei danni derivanti da trattamenti di dati personali, in base a quanto previsto dall’articolo 82 del GDPR.
Articolo 82 del GDPR
L’articolo 82, paragrafo 1, del GDPR così recita:
«Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del presente regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento.».
Questa prescrizione è direttamente applicabile a tutti i sistemi giuridici nazionali degli Stati membri dell’UE, in quanto essa è prevista da un regolamento UE e ha effetto diretto.
Sempre l’articolo 82 ammette che il titolare possa sottrarsi alla responsabilità solo se egli dimostra che il fatto che ha generato il danno non è “in alcun modo” a lui imputabile; in tal modo, introducendo nell’azione per risarcimento del danno, un’inversione dell’onere della prova. In considerazione di ciò, l’articolo 82 inverte anche le situazioni in alcuni ordinamenti nazionali precedenti al GDPR, in cui l’onere della prova incombeva al ricorrente.
Danni da violazioni GDPR
La prescrizione fornisce una chiara indicazione sull’ambito di applicazione della risarcibilità del danno causato dal trattamento illecito di dati personali; sono risarcibili:
- danni materiali, noti come “patrimoniali” e
- Danni immateriali, nel nostro ordinamento noti come “non patrimoniali”.
L’articolo 82 del GDPR stabilisce il diritto di chiunque abbia subito un danno materiale o immateriale a seguito di un trattamento illecito di dati personali di ricevere un risarcimento. La prescrizione, quindi, indica chiaramente che il diritto al risarcimento non spetta unicamente all’interessato ma a “chiunque” subisca un danno a causa di un trattamento illecito.
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