I provvedimenti sanzionatori adottati dall’autorità nei confronti di ENI (già ENI Gas e Luce “EGL” e oggi ENI Plenitude) evidenziano alcuni aspetti di rilievo della disciplina anche di carattere generale e non solo in ambito telemarketing.
Già nel 2019 EGL era stata destinataria di due provvedimenti sanzionatori contemporanei:
- Il primo per la conclusione di contratti non richiesti aventi ad oggetto servizi energetici a privati
- Il secondo, per telemarketing e teleselling in assenza di un consenso giuridicamente valido.
Il 6 giugno 2024, infine, la stessa ENI, ora denominata ENI Plenitude, si vede irrogare un provvedimento sanzionatorio nuovamente per trattamenti di dati di utenze telefoniche per telemarketing, ancorché effettuate da agenzie per proprio conto, in assenza di un consenso valido.
Il primo provvedimento sanzionatorio del 2019
Con il primo provvedimento sanzionatorio dell’11 dicembre 2019 (doc web n. 9244358) il Garante interviene sulla questione dei contratti non richiesti per utenze energetiche, a cavallo tra tutela del consumatore e protezione dei dati personali.
In base al provvedimento richiamato, le verifiche effettuate avevano rivelato che ENI aveva condotto trattamenti di dati personali non conformi al Regolamento (UE) 2016/679 tramite alcune agenzie designate come responsabili del trattamento. Questi trattamenti erano stati eseguiti in modo non corretto e illecito, violando i principi di correttezza, esattezza ed aggiornamento dei dati.
Anche se i responsabili del trattamento avevano agito in violazione delle istruzioni che il titolare ENI aveva loro impartito, le misure tecniche e organizzative adottate da quest’ultima non erano state adeguate alla natura e ai rischi dei trattamenti, violando il principio di responsabilizzazione (accountability) e di integrità dei dati. Le politiche sulla privacy e le modalità procedurali lacunose avevano permesso a agenti e venditori di operare in modo non corretto, in violazione delle istruzioni ricevute, compromettendo la legittimità dei trattamenti.
Le carenze riscontrate anche sotto il profilo delle procedure di controllo dell’operato dei propri responsabili avevano determinato la proliferazione della stipula di contratti non richiesti.
In sostanza, in questa circostanza, la violazione della società titolare era consistita nel non aver esercitato un adeguato controllo dell’operato dei propri responsabili del trattamento, colpevoli di aver promosso la conclusione di contratti relativi a ignari utenti (cosiddetta “culpa in vigilando”).
La sanzione irrogata a ENI è di 3 milioni di euro.
Il secondo provvedimento sanzionatorio del 2019
Il secondo provvedimento sanzionatorio, anch’esso datato 11 dicembre 2019 (doc. web n. 9244365), riguarda l’effettuazione di chiamate promozionali da parte di call center, per conto di ENI Gas e Luce, in assenza di un valido consenso.
In questa circostanza si è nell’ambito di:
- telemarketing consistente cioè, come riportato dal Garante, in quei «contatti telefonici finalizzati alla fissazione di appuntamenti con i potenziali clienti in relazione all’acquisto di prodotti» e
- teleselling cioè, in relazione a «contatti telefonici finalizzati alla promozione commerciale di energia elettrica, gas o altri prodotti e servizi (di ENI) destinati alla “clientela retail”».
Anche in questo caso, le citate attività vengono svolte da una rete di agenzie designate quali responsabili del trattamento le quali utilizzano liste di utenze telefoniche provenienti da:
- CRM della società ENI
- «acquistate da list provider (che a loro volta possono acquisirle da soggetti terzi denominati “editori”)»
- «auto-generate tramite la compilazione, da parte degli stessi interessati, di appositi form presenti sul sito» web di ENI.
In questa evenienza, anche per condotte illecite da parte dei teleseller, era risultato che ENI aveva effettuato, loro tramite, chiamate pubblicitarie prive di un consenso valido, omettendo di effettuare adeguati controlli sia sullo stato dei consensi, prima dell’inizio di ciascuna campagna promozionale, sia sull’operato delle proprie agenzie.
La sanzione irrogata in questa circostanza è stata del pagamento di una somma di euro 8 milioni e cinquecentomila.
Continua…