La legge n. 193/2023 ha introdotto nel nostro ordinamento il diritto all’oblio oncologico, oggetto dell’Alert del 4 gennaio 2024 ed a cui si rinvia per una panoramica generale del nuovo istituto.
Ritorniamo su questo tema per alcuni recenti aggiornamenti, sia esplicativi sia di integrazione normativa che interessano non solo le imprese di specifici settori, indicati dalla legge (banche, istituti finanziari, aziende di investimento, imprese assicurative; art. 2, l. n. 193/2023) ma anche tutti i datori di lavoro per le procedure dei concorsi e di selezione dei candidati (art. 3, l. cit.); in aggiunta a richiedenti adozioni (art. 4, l. cit.).
Contesto normativo
La disciplina normativa relativa all’oblio oncologico è multilivello:
- principi e regole generali sono contenuti nella fonte primaria della legge n. 193/2023
- disposizioni riguardanti:
- l’elenco delle tipologie di cancro per le quali il diritto si acquisisce in tempi inferiori ai 10 anni previsti in via generale (art. 5.2, l. n. 193/2023)
- le modalità per la redazione e presentazione dell’istanza e della connessa certificazione (art. 5.1, l. n. 193/2023)
- le modalità attuative dell’esercizio del diritto nelle procedure adottive di minori (art. 3.2, l. n. 193/2023)
- la promozione di politiche attive per assicurare uguali opportunità in ambito lavorativo (art. 4.2, l. n. 193/2023)
sono affidate a specifici decreti ministeriali quali fonti normative secondarie;
- infine, le modalità attuative delle prescrizioni in materia contrattuale, in ambito bancario, finanziario e assicurativo, eventualmente predisponendo moduli e formulari, sono demandate
- al Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) per la contrattualizzazione bancaria e finanziaria
- all’Istituto di Vigilanza per le Assicurazioni (IVASS) per l’ambito assicurativo (art. 2.7, l. n. 193/2023).
Continua…