I bollettini di House of Data Imperiali sono degli estratti delle Puntate del servizio Dati in Primo Piano (DPP), a cura dell’Avv. Rosario Imperiali d’Afflitto.

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Telemarketing nel settore energetico –2

Riprendiamo in questa tornata l’analisi delle contestazioni sollevate con il provvedimento dell’autorità del 6 giugno 2024 contro ENI Plenitude, in materia di telemarketing e teleselling (doc. web n. 10029424) aggiungendovi alcune riflessioni originate dal successivo provvedimento, sempre relativo al settore energetico, contro Hera Comm del 17 luglio 2024 (doc. web n. 10053211), di cui si è avuta notizia con la newsletter dell’autorità del 13/9/2024.

Il provvedimento ENI Plenitude include l’ordinanza per l’irrogazione di una sanzione pecuniaria amministrativa di circa 6 milioni e 500 mila euro e quella della sua pubblicazione sul sito web ufficiale dell’autorità, a seguito di chiamate promozionali effettuate senza il consenso dell’interessato o rivolte a numeri iscritti al Registro pubblico delle opposizioni nonché per l’assenza di controlli sui contratti acquisiti tramite contatti illeciti.

Il provvedimento contro Hera Comm include l’irrogazione della sanzione di 5 milioni di euro per carenti misure organizzative di verifica e controllo dell’operato dei propri agenti in qualità di responsabili del trattamento e per inadeguati controlli sui contratti acquisiti tramite contatti illeciti nonché per ritardato o incompleto riscontro all’esercizio dei diritti.

Ne bis in idem

In considerazione dei precedenti che hanno interessato ENI Plenitude in relazione alle medesime questioni di diritto – attività di telemarketing in assenza di un consenso giuridicamente valido ed esecuzione di contratti non richiesti – si è posto il problema se il provvedimento del 2024 violasse «il divieto di sottoporre ad un nuovo giudizio l’imputato assolto o condannato in via definitiva per lo stesso fatto, anche se considerato diversamente per titolo, grado o circostanze» (“ne bis in idem”, art. 699 c.p.p.).

Sul tema, si rinvia anche al commento apparso su Agenda Digitale in merito alla sentenza della Corte Costituzionale in tema di copyright.

L’autorità Garante, dopo aver ribadito che questo principio rappresenta un canone di civiltà e un diritto fondamentale della persona, ricorda come esso sia previsto sia dalla Carta (art. 50) sia dalla CEDU (prot. n. 7, art. 4).

Fermo restando che per i procedimenti davanti al Garante le relative decisioni divengono definitive e inoppugnabili se

  • sono scaduti i termini per l’impugnazione oppure
  • sono stati esperiti tutti i mezzi di impugnazione previsti (impugnazione dinanzi al tribunale e ricorso in Cassazione),

il principio del “ne bis in idem” trova applicazione solo in presenza del requisito dell’identità del fatto naturalistico oggetto del provvedimento, piuttosto che la coincidenza della «base normativa del rimprovero».

Con argomentazione convincente, l’autorità rileva che, qualora si seguisse l’interpretazione contraria, si raggiungerebbe il paradosso che – una volta che fosse incorso in un primo provvedimento – «il titolare del trattamento potrebbe violare nuovamente e ad libitum le medesime disposizioni, andando esente da qualsivoglia rimprovero e/o sanzione».

Continua…

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