Nell’Editoriale del 21 marzo 2024 si era dato conto di tre pronunce della CGUE che hanno precisato alcuni importanti aspetti dei concetti generali di “trattamento” e di “dato personale”.
Alcune delle considerazioni della Corte hanno valenza generale, altre vanno contestualizzate al caso sottoposto all’attenzione dei giudici del Lussemburgo.
Le pronunce sono state tutte emesse il 7 marzo 2024; due sono in risposta a domande di pronuncia pregiudiziale, nello specifico:
- la c-740/22 sul caso Shine Finland Oy sulla nozione di “trattamento di dati personali”
- la c-604/22 IAB Europe sulla nozione di “dati personali”, “titolare” e “contitolari”
La terza – decisione sul ricorso per impugnazione riguardo a una sentenza del tribunale europeo – è la c-479/22 P, sul caso OC sulla nozione di “dato personale” e di “persona fisica identificabile”, riferita al regolamento (UE) 2018/1725 ma la cui analisi è applicabile anche al GDPR.
Nel precedente Editoriale ci si è soffermati proprio su quest’ultima decisione c-479/22 e sulle nozioni di “dato personale” e di “persona fisica identificabile”, oggetto di quella pronuncia.In questa puntata, invece, vengono esaminate le altre due decisioni citate – la c-740/22 e la c-604/22 – soffermandoci sulla nozione di “trattamento” e di “archivio” nonché di “titolare” e di “contitolare”, oggetto delle pronunce ora richiamate.
CGUE c-740/22 trattamento di dati personali
La Corte di Giustizia, nella causa c-740/22, è intervenuta sulla portata della definizione del concetto di “trattamento”.
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sulla riconducibilità alla nozione di “trattamento di dati personali” ai sensi degli articoli 2(1) e 4(2) del GDPR, della comunicazione orale di informazioni su eventuali condanne penali in corso o già scontate a carico di una persona fisica.
Continua…