Le linee guida EDPB 1/2024 sul trattamento dei dati personali basato sull’Articolo 6(1)(f) GDPR, forniscono un quadro dettagliato per valutare quando il trattamento dei dati personali può essere giustificato da un interesse legittimo, assicurando al contempo la protezione dei diritti e delle libertà degli interessati.
Come di consueto, il documento è stato sottoposto a consultazione pubblica, il cui termine è scaduto il 20 novembre 2024, per cui si rimane in attesa della versione finale, successiva a quella 1.0 qui commentata.
La base giuridica dell’interesse legittimo non è una novità introdotta dal GDPR, ma era già presente nella Direttiva 95/46/CE, tant’è che già il Gruppo di lavoro Articolo 29 (WPArt29) aveva rilasciato il proprio parere 06/2014 su tale nozione ai sensi dell’articolo 7 della direttiva.
L’EDPB ha emesso queste nuove linee guida in quanto, con l’adozione del GDPR, il quadro giuridico della protezione dei dati nell’UE è evoluto, rafforzando la posizione degli interessati e codificando raccomandazioni e posizioni espresse dallo stesso WPArt29. Inoltre, l’Articolo 6(1)(f) GDPR è stato interpretato in diverse sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE), che devono essere prese in considerazione quando si valuta questa base giuridica.
Introduzione
L’Articolo 6(1)(f) GDPR permette il trattamento dei dati personali per legittimi interessi del titolare o di terzi, a condizione che non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali degli interessati. Questa valutazione è rimessa al titolare del trattamento, va effettuata secondo una metodologia oggettiva e va documentata.
Continua…