Nel contesto della protezione dei dati personali, i provvedimenti adottati dal Garante non sempre contengono tutti gli elementi di interesse nella parte dispositiva del provvedimento stesso. Spesso, informazioni rilevanti a fini formativi si trovano nella descrizione dei fatti o nei riscontri forniti dalla parte coinvolta, che illustrano le modalità adottate per conformarsi alla normativa sulla protezione dei dati personali.
Un esempio significativo di questa dinamica è rappresentato dal provvedimento a carico di Medtronic Italia, relativo all’adozione di misure di sicurezza ritenute non adeguate che hanno portato alla divulgazione di dati sanitari a terzi non autorizzati. In questo caso, è nella descrizione dei fatti e nei riscontri forniti da Medtronic Italia che emergono dettagli importanti sulla generale “impostazione privacy” adottata per la messa a disposizione e l’uso di un dispositivo medico indossabile, collegato a una app e ad un software per la gestione dei relativi dati sanitari rilevati.
Questo caso fornisce utili suggerimenti sulle modalità attuative degli adempimenti privacy da adottare in queste circostanze che riassumiamo di seguito.
Contestazioni e addebiti
Le contestazioni del Garante Privacy nel provvedimento dell’8 febbraio 2024 (doc. web n. 9991183) possono riassumersi come segue:
Violazione dei dati personali:
- La società Medtronic Italia ha notificato una violazione di dati personali ai sensi dell’art. 33 del GDPR.
- Un dipendente ha inviato notifiche e-mail agli utenti dell’app, includendo gli indirizzi e-mail dei destinatari nel campo “A” anziché nel campo “CCN”, rendendo visibili a tutti i destinatari gli indirizzi e-mail per lo più nominativi.
- A seguito di ciò ciascun destinatario è venuto a conoscenza, anche se implicitamente, della patologia sofferta dagli altri destinatari.
- Medtronic ha adottato misure per richiamare le e-mail e ha chiesto agli utenti di eliminare qualsiasi copia dell’e-mail ricevuta.
Mancanza di misure di sicurezza adeguate:
- Le misure tecniche ed organizzative adottate dall’azienda non sono state ritenute dal Garante idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio poi concretizzatosi.
- Tale mancanza – in aggiunta alla presunta assenza di un idoneo presupposto giuridico riguardo a un’operazione di comunicazione dati e alla conseguente inidoneità dell’informativa – ha determinato l’irrogazione di una sanzione pecuniaria.
Modalità di funzionamento dell’applicazione mobile e del software
Continua…