Dal 2 febbraio 2025 decorre l’applicazione delle prime prescrizioni dell’AI Act:
- alfabetizzazione (art. 4) e
- sistemi IA proibiti (art. 5).
Quindi, un divieto (i sistemi AI inaccettabili) e un obbligo (l’AI literacy).
Sintesi
Il regolamento sull’intelligenza artificiale (AI Act) rappresenta un pilastro fondamentale nella strategia digitale dell’Unione Europea. Approvato il 13 giugno 2024, il Regolamento (UE) 2024/1689 mira a garantire un uso sicuro e responsabile dell’intelligenza artificiale (IA) all’interno dell’Unione Europea, promuovendo al contempo l’innovazione e la competitività delle imprese europee.
L’AI Act si distingue per la sua complessità e per l’ampio ambito applicativo, che include prescrizioni dettagliate per garantire la sicurezza, la trasparenza e la responsabilità nell’uso dei sistemi di IA. Inoltre, il regolamento ha una portata extra-territoriale, applicandosi anche ai sistemi di IA sviluppati al di fuori dell’UE ma utilizzati all’interno del suo territorio.
La struttura dell’AI Act è articolata in 180 Considerando, 113 articoli e 13 allegati, che delineano chiaramente gli obiettivi, l’ambito di applicazione, gli obblighi per i fornitori e i distributori di sistemi di IA, nonché le sanzioni per il mancato rispetto delle norme. Tra gli obiettivi principali del regolamento vi sono la garanzia della sicurezza e dei diritti fondamentali, la promozione della trasparenza e della responsabilità, e il supporto all’innovazione tecnologica.
Considerata la complessità della norma, è stata ritenuta utile una sintesi complessiva di alto livello, con specifici rinvii alle norme di riferimento. In successive tornate, saranno esaminati separatamente gli istituti principali del medesimo regolamento, per fornire un’analisi dettagliata e approfondita degli aspetti principali.
Effetti della prima applicazione
Apparentemente l’eventuale violazione di ciascuna delle prescrizioni divenute applicabili, a decorrere dal 2 febbraio 2025 e fintanto che non saranno applicabili le altre prescrizioni del regolamento, è priva di effetti nell’ambito dell’AI Act. Le sanzioni dell’AI Act per i sistemi di IA vietati e le norme sull’individuazione delle autorità competenti, individuate secondo le leggi di ciascuno Stato membro, saranno applicabili dal 2 agosto 2025 (il nostro DDL AS 1064 è tuttora fermo per l’esame presso le commissioni parlamentari). L’obbligo di alfabetizzazione che incombe su fornitori e utilizzatori non è presidiato da sanzioni.
In effetti, un’attestazione di illiceità di fonte legislativa non può considerarsi priva di effetti giuridici.
Occorrerebbe allargare gli orizzonti e tener presente che l’AI Act è norma complementare a molte leggi settoriali e talune di natura generale, come il codice del consumo, il GDPR (e analoghe, es. EUDPR ed ePrivacy) nonchè il diritto d’autore.
- L’ipotetico uso di un sistema di IA inaccettabile da parte di un professionista rappresenterebbe una pratica illecita, oltre che sleale, nei riguardi del consumatore, con le conseguenze stabilite dal codice del consumo.
- Lato privacy, la totalità dei casi di IA vietata presuppone un trattamento di dati personali e, in tale evenienza, in ambito GDPR, sarebbero violati gli articoli 5.1.a) e 22 (oltre a ulteriori presumibili mancanze, es. DPIA); nel contesto Dlgs. 51/2018, gli articoli artt. 3.1.a) e 8 nonché, con riferimento al regolamento sulla privacy delle istituzioni UE, gli articoli 4.1.a) e 24. Di conseguenza si applicherebbero le sanzioni previste e gli interessati avrebbero diritto al risarcimento degli eventuali danni materiali e immateriali.
- Senza dimenticare che, come principio generale della responsabilità civile, l’atto antigiuridico legittima il diritto al risarcimento del danneggiato (art. 2043, c.c.), in questo caso, senza l’onere di dover provare la natura antigiuridica del comportamento contestato.
Quanto all’obbligo di AI literacy l’eventuale omissione o inadeguata applicazione non consentirebbe all’azienda oggetto di contestazione di fare valere il possibile errore scusabile, sussistendone i presupposti, e inciderebbe come aggravante nella determinazione delle eventuali sanzioni.
Continua…