Nell’Editoriale del 16 gennaio 2025 sono stati esaminati alcuni provvedimenti del Garante che si sono concentrati sul tema delle basi giuridiche in materia di telemarketing e teleselling.
In questa puntata, riprendiamo il tema, in quanto nei casi Fastweb, Sky, Illumia ed E.ON, oggetto di recenti provvedimenti del Garante, emergono diverse criticità comuni legate ai trattamenti di dati personali per finalità di marketing, in particolare nelle attività di telemarketing. Questi casi evidenziano problematiche ricorrenti che riguardano la gestione dei consensi, l’iscrizione delle numerazioni al Registro degli Operatori di Comunicazioni (ROC) e al Registro Pubblico delle Opposizioni (RPO), l’adeguatezza del sistema interno di protezione dati nonché la selezione e monitoraggio delle agenzie di marketing.
La seguente analisi evidenzierà le violazioni rilevate in ciascun caso e le corrette modalità di comportamento che avrebbero dovuto essere adottate per garantire la conformità alle normative vigenti. I commenti riguardo al processo di selezione e monitoraggio delle agenzie di marketing, l’utilizzo di dati da list broker e la conservazione dei dati a fini promozionali saranno trattati in una fase successiva.
Criticità Comuni
- Gestione dei Consensi: In tutti i casi menzionati, le società hanno avuto difficoltà nella raccolta e gestione dei consensi per finalità di marketing. Spesso, i consensi non erano adeguatamente documentati, erano acquisiti in modo non conforme alla legge oppure, per errore, erano stati considerati concessi.
- Iscrizione al Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC): gli operatori che intendono effettuare attività di telemarketing devono registrare al ROC le numerazioni chiamanti. Nel caso Illumia questo adempimento non è sempre stato rispettato.
- Iscrizione al Registro Pubblico delle Opposizioni (RPO): Il confronto tra le utenze da contattare a fini marketing e quelle iscritte al RPO è un requisito per la legittimità del telemarketing. La gestione di questo compito può essere complessa per campagne periodiche e articolate. Questo problema è emerso in modo significativo nei casi di Fastweb e Sky, dove numerose utenze, sebbene iscritte al RPO, sono state contattate per finalità promozionali.
Verifica della conformità del proprio operato
Le aziende si sono affidate alle misure tecnico-organizzative adottate, come garanzia di legittimità. Tuttavia, è emersa una mancanza nella verifica dell’adeguatezza per la conformità sostanziale dei trattamenti dei dati. In particolare, le principali lacune hanno riguardato:
- Verifica della validità dei consensi ottenuti
- Verifica degli adempimenti realizzati da list provider
- Selezione e monitoraggio delle agenzie di marketing: Il marketing tramite agenzie presenta ancora problemi, in particolare nella selezione e nel monitoraggio delle agenzie di telemarketing per garantire il rispetto della privacy.
Continua…