I bollettini di House of Data Imperiali sono degli estratti delle Puntate del servizio Dati in Primo Piano (DPP), a cura dell’Avv. Rosario Imperiali d’Afflitto.

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Limitazione della durata: tra dati personali e consenso

Il GDPR stabilisce tra i principi di liceità, quello di limitazione della conservazione.

Tra le basi giuridiche che declinano questi principi, assume un ruolo significativo il consenso dell’interessato.

Ci sono molte domande sulla conservazione dei dati e il consenso al trattamento, tra cui:

  • Quanto tempo devono essere conservati i dati?
  • Come si indica questa durata?
  • Il consenso ha una durata o il tempo ne influenza la validità?
  • La durata di dati e consenso coincide?
  • Quali sono le indicazioni nel contesto del marketing?

 

Le questioni relative alla durata del consenso, specie nel contesto dei trattamenti per finalità di marketing, rivestono un ruolo cruciale nel garantire un trattamento lecito, corretto e trasparente. Questa puntata si propone di analizzare questi aspetti.

Principio di limitazione della conservazione

Il principio di limitazione della conservazione, sancito dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del GDPR, stabilisce che i dati personali devono essere conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati. Questo principio è strettamente correlato ai principi di limitazione della finalità e di minimizzazione dei dati, in quanto mira a garantire che i dati non siano conservati indefinitamente o per finalità non compatibili con quelle originarie.

Pertanto, il periodo di conservazione dei dati è strettamente legato alla finalità secondo il principio di necessità.

Il considerando 39 del GDPR sottolinea l’obbligo per il titolare del trattamento di assicurare che il periodo di conservazione dei dati personali sia limitato al minimo necessario. A tal fine, il titolare del trattamento dovrebbe stabilire un termine per la cancellazione o per la verifica periodica dei dati, onde assicurare che non siano conservati più a lungo del necessario.Vi sono alcune deroghe al principio di limitazione della conservazione. L’articolo 5, paragrafo 1, lettera e), prevede che i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, e fatta salva l’attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell’interessato. Tali misure possono includere la pseudonimizzazione.

Continua…

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