La Corte di Giustizia (Prima Sezione), nel caso c‑654/23 che oppone Inteligo Media SA all’autorità di supervisione nazionale (Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal “ASN”), ha emesso una sentenza riguardante l’interpretazione della interazione tra Direttiva 2002/58/CE (direttiva e-Privacy) e il GDPR.
La controversia verteva sulla sanzione amministrativa (circa € 9000) inflitta dall’ASN a Inteligo Media per aver inviato ad alcuni clienti una newsletter quotidiana (“Personal Update”) sulle novità legislative, in seguito alla creazione di un account utente gratuito, senza il loro consenso esplicito.
L’ASN era giunta alla conclusione che la trasmissione della newsletter di informazione «Personal Update» era una finalità incompatibile con quella per la quale i dati erano stati inizialmente raccolti (esecuzione del contratto) richiedendo, pertanto, uno specifico consenso.
Natura editoriale della comunicazione
Gli argomenti difensivi di Inteligo Media a sostegno della sua domanda di annullamento della sanzione vertevano principalmente sulla natura editoriale anziché commerciale della comunicazione: in quanto aveva contenuto editoriale, trattava le modifiche legislative quotidiane in Romania ed era rivolta ad un pubblico generale.
In via subordinata, secondo Inteligo Media, il trattamento dei dati personali conseguente alla trasmissione della newsletter sarebbe stato comunque lecito, basandosi su due fondamenti giuridici:
- l’articolo 13, paragrafo 2, della Direttiva 2002/58/CE che permette l’uso delle coordinate elettroniche ottenute “nel contesto della vendita di un prodotto o servizio” per la commercializzazione di “analoghi prodotti o servizi“, a condizione che il cliente abbia la possibilità di opporsi (il cosiddetto “soft opt-in”)
- l’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del GDPR che prevede come base giuridica del trattamento il legittimo interesse del titolare.
Continua…
